Qualità del servizio

Aemme Linea Distribuzione, in attuazione agli obblighi previsti dalla delibera ARG/gas 120/08, Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" (Versione integrata con le modifiche apportate con le deliberazioni ARG/gas 200/08 e ARG/gas 7/10, in vigore dall'1 aprile 2010), in fase di effettuazione delle prestazioni, opera nel rispetto di livelli specifici di qualità (riferiti a singole prestazioni) e di livelli generali di qualità (riferiti al complesso delle prestazioni). In particolare, nel caso di non rispetto dei livelli specifici di qualità , per cause diverse dalla forza maggiore o per responsabilità di terzi o del Cliente stesso, Aemme Linea Distribuzione provvederà ad erogare al Cliente un indennizzo automatico.

 

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITA' COMMERCIALE

1. Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione

2. Livelli generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione

 

INDENNIZZI AUTOMATICI

1. Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità

Gli indennizzi automatici base sono definiti, per ciascuna tipologia di utenza, nella tabella L, e, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

  • se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
  • se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
  • se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

 

2. Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

Il distributore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

  • cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  • cause imputabili al cliente o a terzi, quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con il Distributore per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

Il Distributore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici qualora il cliente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta.

Qualora il cliente richieda che l'appuntamento posticipato sia fissato in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data di richiesta della prestazione, il Distributore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto della fascia di puntualità .

 

RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Con riferimento a quanto previsto all'art. 43 comma 4 della delibera ARG/gas 120/08 si rende disponibile ai clienti il modulo di reclamo e di richiesta di informazioni.
Il modulo, compilato in modo chiaro e leggibile, potrà essere inviato tramite posta, fax o e-mail al seguente recapito:

Aemme Linea Distribuzione
Via per Busto Arsizio n. 53 - 20025 Legnano (MI)
Fax. 0331 594287
e-mail: info@aemmelineadistribuzione.it

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